Il caso è quello di più persone che hanno ereditato alcuni beni immobili non comodamente divisibili in natura.
Uno degli eredi ha chiesto al giudice di assegnargli soltanto alcuni degli immobili costituenti l’eredità mentre gli altri coeredi, pur non opponendosi, non hanno avanzato al tribunale nessuna richiesta di assegnazione dei restanti beni.
Il tribunale ha deciso di assegnare all’erede richiedente gli immobili da lui scelti e al tempo stesso ha assegnato agli altri coeredi, congiuntamente tra loro, i restanti beni ereditari, obbligandoli anche a pagare un conguaglio in denaro.
La Corte di Cassazione ha censurato tale decisione del tribunale, ritenendo che il giudice non abbia il potere di assegnare dei beni ai coeredi senza la loro volontà e che in mancanza di accordo tra gli eredi sull’attribuzione degli immobili debba disporne la vendita.
Infatti, il potere discrezionale del giudice, nella divisione dei beni non comodamente divisibili e caduti in successione, non si estende fino al punto di poter imporre ad un erede un’assegnazione di beni, sia individuale che congiunta, quando essa non sia stata richiesta.
Quindi l’unico rimedio adottabile, quando non c’è accordo tra i coeredi sull’assegnazione dei beni immobili non divisibili in natura, è la vendita dei beni stessi e l’attribuzione del ricavato in base alle quote di ciascuno.