Con una interessante quanto innovativa sentenza il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha stabilito per la prima volta il principio della irrevocabilità del consenso all’impianto di embrioni derivati da fecondazione medicalmente assistita.
Il caso è nato dopo la separazione di coppia che, prima della crisi coniugale, aveva fatto ricorso alla fecondazione assistita, prestando tutti i consensi previsti dalla legge compreso quello alla crioconservazione degli ovuli fecondati.
Successivamente alla separazione la donna chiedeva in via d’urgenza al tribunale di poter procedere all’impianto degli embrioni crioconservati; il marito, invece, rifiutava di prestare il consenso allo scongelamento degli embrioni e al loro impianto.
Il giudice accoglieva la domanda della donna e ordinava l’impianto degli embrioni.
Il reclamo proposto dal marito è stato respinto proprio sulla base dei principi desumibili dalla legge n. 40/2004.
La legge, che regola la procreazione assistita, tutela i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso quelli del concepito.
L’art 6 della stessa legge, stabilendo l’irrevocabilità del consenso successivamente alla fecondazione, rende irrilevanti le eventuali manifestazioni di volontà successive a tale momento, limitando temporalmente la possibilità di ripensamento.
Il legislatore ha quindi assicurato un certo grado di tutela all’embrione riconoscendogli, una volta avvenuta la fecondazione, il diritto alla vita e fermo restando che, tale tutela del diritto alla vita, potrà essere sacrificato solo per garantire diritti di pari rango, come la salute della donna.
Pertanto, una volta avvenuto il concepimento medicalmente assistito, la madre può decidere di procedere all’impianto in utero indipendentemente dal consenso del partner.
La questione non è di poca portata se si considera che, in base all’articolo 8 della citata legge, i nati da procreazione assistita assumono lo status di figli nati nel matrimonio o figli riconosciuti dalla coppia, con i conseguenti obblighi genitoriali che ne derivano.
Nel nostro caso, il marito che ha prestato consenso alla procreazione assistita, nonostante la sua opposizione al trasferimento in utero dell’embrione crioconservato, a seguito della decisione della ex moglie di procedere all’impianto assumerà tutti i diritti e gli obblighi di padre.