Papà e mamma non pagano piu!
Lo sostiene la Cassazione con ordinanza n. 29779/20 del 29/12/2020.
Il caso ha origine da una parziale riforma di una sentenza di primo grado con la quale la Corte di Appello ha stabilito che, l’ex marito, deve continuare a mantenere il figlio più piccolo, ancora studente, mentre non è più obbligato a versare un assegno di mantenimento per il figlio più grande di 27 anni, anche se, anch’esso, pur avendo concluso gli studi, non ha ancora raggiunto l’autosufficienza economica.
La decisione della Corte d’Appello non è stata accettata dalla madre che ha presentato un ricorso alla Corte di Cassazione, in quanto, a suo dire, il padre avrebbe dovuto essere condannato a versare un assegno di mantenimento per entrambi i figli non economicamente autosufficienti e non solo per il figlio più piccolo.
Ma la Cassazione la pensa diversamente.
La Corte ha infatti ritenuto infondate le ragioni della madre, motivando tale posizione con il fatto che il “figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente prova a suo carico, di avere concretamente cercato di rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.
La Corte ha ritenuto di affermare quanto già stabilito da diversi Tribunali italiani e cioè che un figlio non va mantenuto a vita dai genitori, ma ha il dovere, dopo avere terminato gli studi, di cercare attivamente una occupazione lavorativa.
Nel caso in esame il figlio maggiorenne di 27 anni, non ha dimostrato di essersi attivato concretamente per cercare una occupazione lavorativa, conseguentemente la Corte ha ritenuto di non condannare il padre a continuare a versargli ulteriori somme di denaro a titolo di mantenimento.