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Mancata Manutenzione delle Strade: Responsabilita’ della Pubblica Amministrazione

05
Mar, 2020

Sono sempre più numerose le richieste di risarcimento di danni causati dalla mancata manutenzione delle strade. E’ noto infatti come spesso, sia auto che pedoni, siano costretti a transitare su percorsi accidentati, cercando di evitare, non sempre con successo, buche, crepe e talora veri e propri cedimenti del terreno.

Nondimeno, la carente manutenzione del verde pubblico fa si che, durante i temporali, rami e talvolta interi alberi cadano procurando danni.

Non è quindi raro che auto o persone subiscano danni, a volte anche ingenti, a causa della mancata o cattiva manutenzione della cosa pubblica.

La responsabilità delle pubbliche amministrazioni, ad esempio dei Comuni, per i danni derivanti dalla mancata o carente manutenzione delle strade o degli alberi posti sulla pubblica via, trova il fondamento giuridico nella responsabilità per le cose in custodia, previsto dall’articolo 2051 del codice civile.

Tale norma stabilisce che, chi ha in custodia una cosa, deve rispondere dei danni che ne derivano, salva la prova del caso fortuito.

L’ente pubblico, in qualità di proprietario della pubblica strada o della strada aperta al pubblico passaggio, e in generale della cosa pubblica,  ne è custode ed è titolare del potere-dovere di controllo e vigilanza su di essa, compreso l’obbligo della relativa manutenzione per evitare che produca danni.

Qualora dalla mancata o cattiva manutenzione derivi un sinistro, ne è giuridicamente responsabile, a meno che riesca a provare che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile anche con una diligente manutenzione. E’ sempre necessario in caso di sinistro stradale derivante da mancata cura delle strade pubbliche invire una diffida e messa in mora, tramite una raccomandata a/r all’Ente propritario, al fine di interrompere eventuali termini di prescrizione.

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Lara Garlassi