Diritti individuali e convinzioni religiose dei genitori
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in merito al problema, sempre più diffuso, dell’educazione e dei diritti individuali del figlio nato da genitori che professano differenti convinzioni religiose.
Nel caso esaminato, nell’ambito di un procedimento di separazione dei coniugi, il padre chiedeva che il figlio, battezzato secondo il credo cattolico, potesse continuare a ricevere l’educazione religiosa secondo i principi cattolici sino alla Cresima, per poi potere decidere, una volta adulto, a quali dettami ispirare la propria vita.
Di opposto avviso la madre, convertita alla dottrina geovista, che chiedeva di potere educare il figlio in base alle pratiche e alle convinzioni di tale orientamento religioso.
I giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto di accogliere l’istanza del padre in quanto più confacente all’interesse del minore e tale da permettergli una più agevole integrazione nel contesto culturale e sociale italiano, di matrice prevalentemente cattolica.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza dei giudici di merito evidenziando, in primo luogo, come non sia possibile, a priori e in mancanza di prove che dimostrino un effettivo pregiudizio per il figlio, ritenere che un orientamento religioso sia più rispondente all’interesse del minore rispetto ad altro.
La Corte ha inoltre ribadito come, nel conflitto genitoriale, l’unico criterio cui ispirare le decisioni debba essere quello dell’interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata, e come tale interesse sia assolutamente preminente rispetto a quello dei genitori, tanto da legittimare, ove se ne ravvisi la necessità, la limitazione dei loro diritti individuali, anche di natura religiosa.
L’interesse superiore del figlio deve quindi essere verificato tenendo conto delle circostanze del caso concreto e non può prescindere, in tutti i casi in cui sia possibile farlo, dall’ascolto del minore.
Ormai un fenomeno molto comune La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio, non sempre condiviso dai giudici di merito, secondo cui il comproprietario ed esclusivo locatore di un immobile in comunione, che percepisce il canone di locazione pagato dall’inquilino, lo fa anche nell’interesse del comproprietario non locatore che non ha alcun rapporto con il conduttore.
Secondo i giudici di legittimità si configura l’ipotesi della “gestione di affari altrui”, prevista dall’art 2031 del codice civile, per cui il comunista locatore agisce in qualità di gestore anche nell’interesse del comproprietario non locatore il quale, prima della ratifica dell’operato del gestore, non potrà prendere il pagamento pro quota dei canoni corrisposti dal conduttore.
Tale principio è stato ritenuto parimenti applicabile all’immobile caduto in comunione ereditaria e riguardo all’indennità richiesta da un coerede per l’occupazione esclusiva dell’immobile da parte dell’altro coerede.
Nel caso esaminato, la madre, comproprietaria insieme ai due figli di un immobile, aveva concesso in locazione il bene ad uno solo di essi incassando regolarmente il relativo canone.
Caduto in successione l’immobile a seguito della morte della madre e costituita la comunione ereditaria tra i due fratelli, la Suprema Corte ha stabilito, non solo legittima la condotta del genitore che consenta a uno solo dei figli di poter godere di un proprio bene, ma anche che nessuna somma fosse dovuta da parte del fratello già conduttore, all’altro fratello coerede, a titolo di indennità per l’occupazione esclusiva dell’immobile, ritenendo che la madre avesse ricevuto le somme pagate dal figlio per il godimento dell’immobile anche nell’interesse e per conto del fratello non locatore, in qualità di legittimo ed utile gestore del bene.